CONGEDO PARENTALE

Novità dal 2024

Quest’anno cambia la disciplina che riguarda le regole di determinazione dell’indennità di congedo parentale:

nell’anno 2024, per i dipendenti/genitori che abbiano terminato il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023, è prevista la possibilità di fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80%.

La modifica sarà strutturale dal 2025

Tale modifica del congedo è temporanea, ma dal 2025 diventerà strutturale, prevedendo che la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il 1° mese e al 60% per il 2° mese e sempre da fruire entro il 6° anno di età del bambino.

I successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del bambino, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei suddetti 2 mesi) o del limite di 10-11 mesi, nel caso in cui il reddito del lavoratore che richiede il congedo sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

In ottemperanza al messaggio Inps i mesi da utilizzare all’80% devono essere inclusi nei primi tre e possono essere utilizzati alternativamente tra padre e madre, ma ad oggi, in fase di domanda di congedo sul portale Inps non è possibile comunicare tale condizione.

Durata dei congedi parentali e dei periodi indennizzabili

Durata-congedi-parentali

Misura dell’indennità

Indennità-congedo-parentale

PROMEMORIA SUI CONGEDI DI PATERNITA’ E SULLA TUTELA DI LAVORATORI PADRI

Congedo obbligatorio e congedo alternativo del padre

Il padre lavoratore, dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi alla nascita del bambino, SI ASTIENE DAL LAVORO IN CONGEDO OBBLIGATORIO PER UN PERIODO DI 10 GIORNI LAVORATIVI (20 in caso di parto plurimo), non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, altresì in caso di morte perinatale del figlio.

Il congedo di paternità obbligatorio

  • è indennizzato al 100% della retribuzione con indennità giornaliera a carico INPS e i periodi di fruizione sono coperti da contribuzione figurativa;
  • è fruibile anche durante il congedo della madre lavoratrice;
  • è compatibile con il congedo di paternità alternativo, cui il lavoratore può invece avere diritto, solo in sostituzione della madre, in presenza di situazioni particolarmente gravi che ne inibiscono il ruolo genitoriale (morte o grave infermità della madre, abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre).

Il padre lavoratore, per usufruire del congedo obbligatorio, è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 5 giorni di preavviso, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Divieto di licenziamento fino al compimento dell’anno di età del bambino

È previsto il divieto di licenziamento del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, per il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Dimissioni e NASPI fino al compimento  del anno di età del bambino

Il lavoratore che si dimette durante il primo anno di vita del bambino, oltre a non avere l’obbligo di espletare il periodo di preavviso, ha diritto a ricevere, da parte del datore di lavoro, la relativa indennità sostitutiva di preavviso.  Detto diritto vige qualora abbia fruito del congedo di paternità (obbligatorio/alternativo).

In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è previsto il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso e il diritto di accesso alla disoccupazione (Naspi), qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

In caso di dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line ma deve provvedere a:

  1. a) comunicare, per iscritto, la volontà di recedere dal rapporto di lavoro al proprio datore di lavoro;
  2. b) convalidarele dimissioni presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro: la convalida va effettuata entro 30 giornidalla comunicazione delle dimissioni al proprio datore di lavoro.

A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Dimissioni dal primo al terzo anno del bambino

Il lavoratore non ha l’obbligo di presentare le dimissioni on line, per cui basterà comunicare le dimissioni, al proprio datore di lavoro, per iscritto e dovrà procedere a convalidarle presso l’Ispettorato del lavoro, con le medesime modalità previste per i genitori con figli di età inferiore all’anno.

Il lavoratore ha l’obbligo di rispettare il preavviso richiesto dalla contrattazione collettiva.

 

I vostri referenti dell’ufficio paghe restano a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

 

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