AIUTI DI STATO DE MINIMIS 2024

Il plafond disponibile

Dal 1° gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo regolamento UE sugli aiuti de minimis (n. 2023/2831).

Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento viene previsto, tra l’altro:

  • l’aumento a Euro 300.000 del massimale di aiuti concedibili per impresa “unica” (concetto che tiene conto di tutte le imprese legate tra loro da almeno una relazione di collegamento);
  • l’individuazione nella “concessione”, ovverosia, l’atto della notifica del decreto con il quale sorge il diritto a beneficiare di un aiuto, quale momento determinante a partire dal quale un aiuto si considera “ottenuto”, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione;
  • l’istituzione di un Registro Unico Centrale degli Aiuti Europeo, con funzioni di monitoraggio a favore delle imprese, a far data dal 1° gennaio 2026.

Monitoraggio del nuovo massimale per gli aiuti de minimis

Il regolamento precedente già basava il monitoraggio del massimale di aiuti (precedentemente fissato in Euro 200.000) su base triennale mobile, laddove ogni singolo periodo di imposta di riferimento assumeva natura fiscale. Con il portato che l’arco temporale utile, ai fini del calcolo del plafond disponibile, doveva tenere conto dell’esercizio finanziario in cui un aiuto veniva concesso, in uno con i due esercizi finanziari precedenti.

Il venir meno del riferimento all’anno finanziario (fiscale) all’interno della nuova disciplina aveva ingenerato diversi dubbi interpretativi circa la corretta modalità operativa di calcolo.

Sciolti i dubbi applicativi

I dubbi operativi emersi nelle more di un chiarimento ufficiale da parte della Commissione europea paiono, tuttavia, dissipati a seguito della recente pubblicazione di un’apposita FAQ (n. 15) sul sito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Detta FAQ, ha chiarito che “…il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di tre anni solari a partire dalla data di concessione dell’aiuto. Non si applica quindi più la previsione dei tre esercizi finanziari...”.

In buona sostanza, il periodo triennale di monitoraggio della “capienza” di plafond disponibile deve essere ora calcolato a “ritroso”, ovverosia a partire dalla data in cui viene notificato il decreto di concessione di ogni singolo nuovo aiuto. Fino all’ultimo giorno del triennio solare precedente a quello di detta concessione.

Tracciatura e monitoraggio degli aiuti ricevuti

Alla luce di quanto sopra, le società interessate ad accedere a misure agevolative ricadenti all’interno del regime de minimis dovranno avere una più puntuale e precisa pianificazione, in linea con le nuove disposizioni operative previste dal regolamento in vigore.

Solo una attenta fase di tracciatura e monitoraggio degli aiuti ricevuti e di programmazione di quelli potenzialmente fruibili potrà garantire il rispetto degli obiettivi fissati dalla normativa europea, minimizzando il rischio di incombere in spiacevoli sorprese.

I vostri referenti dell’ufficio restano a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

 

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