REGISTRATORI TELEMATICI INTERRUZIONE ATTIVITÀ

Interruzione attività superiore ai 12 giorni e nuovo obbligo di comunicazione di sospensione

L’Agenzia delle Entrate, con il Provv. 18/01/2023, ha contestualmente provveduto ad introdurre la nuova Versione 11 delle specifiche tecniche RT, nell’ambito della quale ha disciplinato gli adempimenti da attuare in caso di interruzione dell’attività per un periodo superiore a 12 giorni.

Nuove specifiche

Le nuove specifiche tecniche rilevano, al riguardo, che nel caso in cui si verifichi una interruzione dell’attività:

  • superiore ai 12 giorni (intervallo che coincide con il termine per procedere all’invio telematico dei corrispettivi)
  • in relazione alla quale l’esercente non sia in grado di conoscerne la durata (e, pertanto, non possa comunicarla a priori)

Il codice 608

il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività”.

Il Registratore Telematico tornerà poi automaticamente “In servizio” alla prima trasmissione utile effettuata.

Quando e come usarlo

In particolare, le istruzioni fanno riferimento alle ipotesi di interruzione dell’attività per:

  • chiusura stagionale
  • periodo di ferie
  • inutilizzo temporaneo

per i quali è necessario comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività impostando l’RT in modalità “fuori servizio” tramite l’apposito codice.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata, alternativamente:

  • direttamente dal registratore telematico
  • mediante il cassetto fiscale dell’impresa.

Eventuali sanzioni

L’adempimento rientra tra quelli di natura meramente formale, non compromettendo alcuna trasmissione telematica dei dati. Tuttavia, potrebbe essere irrogata la sanzione “fissa” di €.50.

Vi preghiamo pertanto di prendere contatto preventivamente col Vostro tecnico del registratore di cassa.

Lotteria istantanea

Con l’occasione si evidenzia che i RT dovranno essere aggiornati anche in merito alle nuove procedure riguardanti la “Lotteria Istantanea” entro il 02 ottobre 2023, anche se si ritiene che già a partire dal 1° Luglio la comunicazione di sospensione sia comunque dovuta.

 

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