CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0

Faq Agenzia Entrate

Con due Faq del 5 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla compilazione del Mod. Redditi 2023 per le imprese che fruiscono del credito d’imposta beni strumentali 4.0.

Primo chiarimento

In particolare, nella prima Faq l’Agenzia ha precisato che nel rigo RU130 del Mod. Redditi 2023 vanno indicati gli investimenti effettuati nel 2022 diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del Mod. Redditi 2022.

Infatti, è necessario evitare che i medesimi investimenti vengano dichiarati due volte (prima nel Mod. Redditi 2022 e poi nel Mod. Redditi 2023) con conseguente duplicazione del corrispondente credito d’imposta.

Secondo chiarimento

Invece, nella seconda Faq l’Agenzia ha evidenziato che il credito maturato e gli investimenti in beni 4.0 (di cui all’Allegato A o B, Legge n. 232/2016) effettuati nel 2020 ma interconnessi al sistema aziendale nel 2022 vanno indicati, eventualmente anche mediante presentazione di dichiarazione integrativa, nel Mod. Redditi 2021.

Infatti, come precisato dalle istruzioni alla compilazione delMod. Redditi 2021 nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l‘ammontare del credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta di riferimento a prescindere dal fatto che il credito maturato non sia ancora utilizzabile in attesa dell’interconnessione.

 

 

 

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