SISTEMA WHISTLEBLOWING TEMPI DI ADOZIONE

Il Decreto Legislativo

il 15 marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs 24/2023 che dà attuazione alla Direttiva 2019/1937/UE relativa al Whistleblowing.

I tempi del Decreto

Il decreto entra in vigore:

  • il 15 luglio 2023 per le aziende private che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori superiore a 249;
  • Il 17 dicembre 2023 per le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno, una media di almeno 50 lavoratori subordinati o pur non avendo raggiunto la media di 50 lavoratori, adottano modelli di organizzazione e gestione in base al D.Lgs 231/2001.

Le aziende che rientrano in una di queste situazioni dovranno predisporre appositi canali di segnalazione interni in grado di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione e sistemi per monitorare e agire in base alle segnalazioni presentate.

Cos’è il Whistleblowing

Ricordiamo che il whistleblowing, letteralmente “soffiare nel fischietto” , fa riferimento alla rivelazione spontanea da parte di un individuo, che prende il nome di whistleblower – colui che “soffia nel fischietto” -, di un illecito o di un’irregolarità, potenzialmente dannosi per la collettività e di cui si trova ad essere testimone, commessa all’interno dell’organizzazione o dell’azienda per cui lavora.

Tutte le condotte illecite di natura amministrativa, contabile, civile o penale lesive dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato possono essere soggetto di segnalazione.

 

COME FUNZIONA IL SISTEMA WHISTLEBLOWING

Una esaustiva per quanto sintetica analisi del D.Lgs 24/2023 può essere condotta prendendo a riferimento i seguenti punti:

1) LA DISCIPLINA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE

È prevista la protezione delle persone che segnalano le seguenti violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, ovvero violazioni del Modello 231;
  • Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione o nazionali (appalti, servizi, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione (es. frodi, attività illegali);
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’art. 26 paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’UE (es. frodi del bilancio e attività corruttive);
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE nei settori sopra indicati.

2) L’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

I soggetti tutelati sono le persone fisiche che operano nel contesto lavorativo in qualità di:
dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti, volontari, tirocinanti, azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
La tutela dei segnalanti si applica anche quando il rapporto di lavoro non è stato costituito, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto stesso.
Le misure di protezione si applicano anche ai cd. facilitatori, da intendersi quali “persone che operano nel medesimo contesto lavorativo delle persone segnalanti, ai terzi legati da vincoli di parentela entro il sesto grado o di affinità entro il secondo grado, o legate da stabile legame affettivo con le persone segnalanti, nonché agli enti di cui le persone segnalanti sono titolari ed agli enti che operano nel medesimo contesto di tali persone.

3) LE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONI INTERNE

Qualora i datori di lavoro abbiano attivato un proprio canale di segnalazione. La gestione del canale di segnalazione dev’essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato.
Le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale (attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole).

SEGNALAZIONI ESTERNE

Qualora il flusso informativo sia indirizzato al canale predisposto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tale segnalazione è possibile SOLO SE ricorre una delle seguenti condizioni:
a. – non sia attivo, o anche se attivo, non sia conforme alla normativa, il canale di segnalazione interno;
b.  – Il segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito o si sia conclusa con provvedimento finale negativo;
c.  – Il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, alla segnalazione interne non sarebbe dato efficace seguito ovvero possa determinare rischi di ritorsione;
d.  – Il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

SEGNALAZIONI PUBBLICHE

 

4) LE MISURE DI PROTEZIONE DA ACCORDARE AL SOGGETTO SEGNALANTE

Devono essere applicate nel momento in cui avviene la segnalazione o la denuncia o la divulgazione pubblica.
La condizione necessaria affinché venga attivato questo meccanismo è che nel denunciante o segnalante vi sia il fondato motivo di ritenere che dette informazioni siano vere.
Ad ogni modo non rilevano i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o a divulgare in modo pubblico le informazioni ed è previsto di conseguenza, il divieto di ritorsioni nei confronti del segnalante.

 

5) SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI DALL’ANAC

  • da 5.000 a 30.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Invitiamo pertanto a prendere contatti con i Professionisti  in materia di privacy e sicurezza, per non arrivare impreparati a tale scadenza; in quanto gli adempimenti non sono pochi e le sanzioni sono rilevanti.

 

 

 

 

 

 

 

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