CONGEDO DI PATERNITÀ, CHIARIMENTI

Divieto di licenziamento, dimissioni e NASPI

Il D.Lgs. n.105/2022 ha previsto modifiche in tema di congedi attinenti alla cura dei figli, che sono entrate in vigore il 13 agosto 2022.

L’Inps chiarisce

L’Inps, con la Circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al diritto di accesso alla prestazione di disoccupazione Naspi, a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo.

Congedo obbligatorio ed alternativo del padre

Il D.Lgs. n.105/2022, modificando il Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio.

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita del bambino, si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, altresì in caso di morte perinatale del figlio.

In particolare

Il congedo di paternità obbligatorio è

  • fruibile anche durante il congedo della madre lavoratrice,
  • compatibile con il congedo di paternità alternativo, cui il lavoratore può invece avere diritto, solo in sostituzione della madre, in presenza di situazioni particolarmente gravi che ne inibiscono il ruolo genitoriale (morte o grave infermità della madre, abbandono e affidamento esclusivo del bambino al padre).

Divieto di licenziamento, dimissioni e NASPI

Il D.Lgs. n.105/2022 , ha esteso il divieto di licenziamento al lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, per il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è previsto il pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso e il diritto di accesso alla disoccupazione (Naspi), qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Ricordiamo che, la lavoratrice e il lavoratore, che si dimettono nel predetto periodo, non sono tenuti al preavviso ed il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e del c.d. ticket di licenziamento.

 Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore dettaglio. 

 

 

 

 

 

 

 

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