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FATTURE E CORRISPETTIVI TARDIVI: SANZIONI RIDOTTE ENTRO IL 31 MARZO
13.03.2023
Ravvedimento operoso
Con Provvedimento 6 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha previsto per i soggetti titolari di partita IVA la possibilità di rimediare spontaneamente alle tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche (comma 4, art. 21, D.P.R. n. 633/1972) e dei corrispettivi telematici (comma 6-ter, art. 2, D.Lgs n. 127/2015).
Informazioni utili
In particolare, l’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti alcune informazioni che forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio ad eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operosoex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.
Tregua Fiscale
Inoltre, il contribuente, qualora decida di correggere il proprio comportamento entro il 31 marzo 2023, potrà anche avvalersi delle disposizioni previste dall’art. 1, Legge n. 197/2022 (c.d. “Tregua fiscale”) per regolarizzare le violazioni formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).
Tags: Agenzia delle Entrate, corrispettivi, entro 31 marzo, fatture, sanzioni ridotte, tardività trasmissione