AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI 2023, ANTICIPAZIONI

Bozza legge di bilancio

 All’art. 57 della prima bozza della legge di bilancio per l’anno 2023, le disposizioni, non ancora vigenti, previste in materia di agevolazioni per le nuove assunzioni e/o le trasformazioni dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono le seguenti : 

Assunzione a tempo indeterminato dei percettori di reddito di cittadinanza 

Il co. 1 dispone che, ai datori di lavoro privati – con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico – che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato (solo) “a tempo indeterminato” (deve ritenersi: anche a tempo parziale, visto che tale rapporto non è espressamente escluso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi: 

a) l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail; 

b) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Trasformazione a tempo indeterminato dei percettori di reddito di cittadinanza 

 Il co. 2 precisa poi che, l’esonero fino al 100% dei contributi, con un massimo di 6.000 euro per 12 mesi è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. 

Alternatività 

L’esonero di cui sopra sia co.1 che co. 2 è alternativo all’esonero [di cui all’articolo 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,] che consente al datore privato che assume a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche con contratto di apprendistato, i beneficiari di RdC, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’art. 12 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore (esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail), nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.

In caso di rinnovo ai sensi dell’articolo 3, co. 6, l’esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L’importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.

Nel caso di licenziamento del beneficiario di RdC nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore deve restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, co. 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Il datore, contestualmente all’assunzione del beneficiario di RdC stipula, presso il CpI, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale. 

Assunzione under 36 

Il co. 4 dispone che le disposizioni di cui all’art. 1, co. 10, della legge 30 dicembre, n. 178, si estendono alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti da termine a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, permettendo di usufruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, co. da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Salvo diversa indicazione, dovrebbero intendersi applicabili le disposizioni relative ai divieti di licenziamento. 

 Assunzione di donne 

 Ai sensi del co. 5, le disposizioni di cui all’articolo 1, co. 16, della legge 30 dicembre, n. 178, sono estese alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 con l’esonero contributivo riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

La durata dell’esonero varia dai 18 ai 12 mesi e premia rispettivamente le assunzioni a tempo indeterminato e determinato nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine in precedenza incentivato.

Anche le proroghe del rapporto di lavoro a termine sono incentivabili, rispettando i limiti previsti dalla normativa vigente sul tema. Dal punto di vista soggettivo la platea dei beneficiari comprende lavoratrici prive d’impiego da due anni over 50 (Inps, circolare 32/2021), lavoratrici ovunque residenti prive d’impiego da due anni, lavoratrici prive d’impiego da 6 mesi residenti in aree svantaggiate (aree indicate dalla carta degli aiuti a finalità regionale da approvare per il 2023) oppure impiegate in particolari settori e professioni (ministero del Lavoro, decreto 327 del 16 novembre 2022) prive d’impiego da 6 mesi. 

L’utilizzo dell’esonero è comunque condizionato al rispetto dei principi generali in tema d’incentivi nei rapporti di lavoro previsti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015 e alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato in Ula. 

Importante

L’efficacia delle disposizioni di cui ai co. 1 (assunzioni a tempo indeterminato dei beneficiari di RdC), 4 (esonero under 36) e 5 (assunzioni incentivate di donne) è condizionata, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. 

Principali agevolazioni che NON hanno scadenza, con i riferimenti normativi: 

  • Assunzione in apprendistato lavoratori over 29 anni di età titolari di indennità di disoccupazione (D.lgs. n. 81/2015)
    Aliquota contributiva per il datore di lavoro pari al 10%+ 1,61 per contributo NASPI;
  • Agevolazione per assunzione a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di reddito di cittadinanza (Dl 4/2019) di cui sopra.
  • Assunzioni di lavoratori beneficiari di un Assegno di Ricollocazione.
    La Circolare INPS n. 77 del 27.6.2020 fornisce le istruzioni sull’ esonero contributivo nella misura del 50% (importo massimo 4.030 euro) che spetta ai datori di lavoro privati per 12 mesi, per le assunzioni a tempo determinato e 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.
    L’agevolazione è riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale ed è proporzionalmente ridotta sulla base dell’orario di lavoro.
  • Assunzione a tempo pieno e indeterminato Percettori di NASPI (Art. 7, comma 5, lettera b), DL 76/ 2013): Attribuzione al datore di lavoro del 20% Naspi residue per ogni mensilità di retribuzione:
  • Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, assunti contratto a tempo pieno e indeterminato (Art. 4 co. 3 D.L. 148/1993) Contributi a carico del datore di lavoro pari al 10% della retribuzione imp.le per 12 mesi.
  • Assunzioni a termine per sostituzione di lavoratori in maternità, paternità, congedo parentale (art. 4 D.Lgs. n. 151/2001): sgravio contributivo del 50% dei contributi a carico del datore lavoro e dei premi INAIL fino ai 12 mesi del figlio del lavoratore in astensione.
  • Assunzione sia a termine che a tempo indeterminato di soggetti detenuti: sgravio contributivo del 95% + credito fiscale per 18 mesi.
  • Assunzione Lavoratori disabili: Incentivo economico dal 35 al 70% della retribuzione, proporzionale al grado di disabilità.
    In dettaglio l’incentivo è :
    del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, come indicate nelle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);

    del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 36 mesi
    , per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, come indicate nelle tabelle allegate al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915);

    del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi
    , per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per tutta la durata del contratto.

 

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