DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AIUTI DI STATO, MODALITÀ E TERMINI

Aiuti di Stato: provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

Con Provvedimento 28 aprile 2022, emanato in attuazione del Decreto 11 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante l’emergenza Covid-19.

Superati i massimali?

In particolare, le imprese devono inviare all’amministrazione finanziaria tale dichiarazione per attestare di non aver superato i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework.

Termini della dichiarazione

Nello specifico, il Provvedimento precisa che:

  • nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. In tal caso, tali importi andranno riversati con modello F24 ed è esclusa la compensazione. Con apposita Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo;
  • la dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022, con modalità telematiche, utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Tale operazione può essere fatta direttamente dal contribuente o avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni;
  • nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione per l’accesso ai singoli aiuti, per i quali il relativo modello includeva l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria. Questo sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di specifici ulteriori aiuti previsti dalla normativa.

 

Il Provvedimento completo:

Provvedimento autodichiarazione TF 26 4 22 def

 

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