DEDUZIONE FISCALE AMMORTAMENTO E MAXI AMMORTAMENTO

Risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla deduzione fiscale degli ammortamenti  

La Risposta ad Interpello 3 febbraio 2022, n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deduzione fiscale delle quote di ammortamento e di maxi ammortamento,

per i soggetti che si sono avvalsi della possibilità di sospendere l’ammortamento nel 2020 (art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020).

Nel caso di specie, l’Agenzia ha confermato la mera facoltà e non l’obbligo per il contribuente di dedurre le quote di ammortamento sospese, anche in assenza dell’imputazione a conto economico, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. 104/2020 e dell’art. 102 TUIR.

Va inoltre considerato il carattere eccezionale e la funzione agevolativa della norma in esame, volta a ridurre l’impatto degli ammortamenti sul risultato di periodo, al fine di contrastare gli effetti economici tendenzialmente negativi a causa della pandemia COVID-19.

 

Natura extra contabile

Inoltre, per quanto riguarda la facoltà di differire la quota di ammortamento maggiorato in applicazione del maxi ammortamento, l’Agenzia ha chiarito la natura extracontabile delle suddette deduzioni che le rende autonome rispetto al transito al conto economico degli ammortamenti contabili.

Di conseguenza, la sospensione degli ammortamenti civilistici ai sensi dell’art. 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, non determina alcun rinvio delle quote di maxi ammortamento da dedurre nel periodo d’imposta di competenza.

 

 

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