DEFINITE LE MODALITÀ DI RIPRESA DELLE NOTIFICHE

Riprende l’attività di notifica

Con Provvedimento 6 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità di ripresa dell’attività di notifica da parte degli uffici. Questo in base all’articolo 157, del Decreto Legge n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.

Un provvedimento poco tempestivo

La norma riguarda gli avvisi di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, i cui termini erano originariamente in scadenza al 31 dicembre 2020 e che, per effetto della norma, sono stati differiti al 1° marzo scorso (e fino al 28 febbraio 2022).

Il Provvedimento, in realtà, appare intempestivo, considerato che le notifiche sono ripartite già dal 1° marzo scorso, come detto.

In ordine cronologico e senza sanzioni

In particolare, come precisato nel Provvedimento, gli uffici notificheranno gli atti distribuendoli possibilmente in modalità pressoché uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.

Come precisato nel Provvedimento, inoltre, la ripresa delle notifiche terrà conto degli invii degli avvisi bonari 2017 e 2018.

Detti avvisi, a mente dell’articolo 5, comma 1, Decreto Legge n. 41/2021, verranno inviati dopo la decurtazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive.

 

 

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