IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L‘integrazione da parte dell’Agenzia.

Il Provvedimento del 4  febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, ha definito le specifiche tecniche per effettuare le integrazioni delle fatture inviate tramite SdI, per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Tale Provvedimento prevede che l’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, predisponga e metta a disposizione al cedente/prestatore o al suo intermediario delegato, due distinti elenchi:

    • Elenco A, non modificabile: contiene le informazioni delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
    • Elenco B, modificabile: contiene le informazioni delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta.

Modifiche elenchi

Il cedente/prestatore o il suo intermediario delegato potranno effettuare le modifiche all’Elenco B entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Fanno eccezione le fatture riferite al secondo trimestre, per le quali le modifiche possono essere effettuate entro il 10 settembre. Qualora non vengano effettuate modifiche, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate.

Invio comunicazioni

Si evidenzia che con lo stesso Provvedimento sono state definite anche le modalità telematiche per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta.

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