FRINGE BENEFIT E DETRAZIONI, le novità

La Legge n. 160/2020 con decorrenza 1° luglio 2020, (l’articolo 51, comma 4, lettera a] del TUIR) ha introdotto modifiche  per gli autoveicoli-motocicli-ciclomotori, immatricolati dal 1° luglio 2020 e assegnati ai dipendenti con accordi siglati a partire da tale data. Il valore del fringe benefit è determinato, considerando sempre una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, ma applicando delle percentuali differenziate, in funzione del livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo.

I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA

Sull’argomento, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate (con la Risoluz. n. 46/E/2020), in risposta ad un interpello, ha sottolineato, ai fini della corretta determinazione del fringe benefit, la rilevanza della data del 1° luglio 2020 quale spartiacque sia per il requisito dell’immatricolazione del mezzo sia per la sottoscrizione dell’accordo di assegnazione dello stesso.

In estrema sintesi:

  • immatricolazione del mezzo entro il 30 giugno 2020 e sottoscrizione dell’accordo di relativa assegnazione entro la predetta data, troverà applicazione l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR nella versione vigente fino al 30 giugno 2020 (30% del prodotto risultante da costo km ACI per 15.000 km);
  • immatricolazione del mezzo a decorrere dal 1° luglio 2020 e sottoscrizione dell’accordo di relativa assegnazione a partire dalla predetta data, troverà applicazione l’articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR nella versione attualmente in vigore (percentuale variabile in base al livello di emissioni di CO2 applicata al prodotto risultante da costo km ACI per 15.000 km).

L’Agenzia delle Entrate evidenzia la presenza dell’ipotesi di sottoscrizione dell’accordo di assegnazione datato dal 1 luglio 2020, di un veicolo immatricolato entro tale data.

 

DETERMINARE IL VALORE

In questo caso, è necessario determinare il valore del benefit calcolando il valore normale per l’uso privato dell’auto e poi sottrarre la quota parte riconducibile all’utilizzo effettuata nell’interesse del datore di lavoro.

La quantificazione del fringe benefit deve derivare da elementi oggettivi documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In sostanza, nel caso di auto assegnata al dipendente a partire dal 1° luglio 2020 ed immatricolata prima di tale data, non è possibile quantificare il fringe benefit sulla base del valore forfettario. Si rende necessario calcolare il benefit per la sola parte riferibile all’uso privato. Scorporando, quindi, dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

Occorrerà quindi:

1. CALCOLARE IL VALORE PER L’USO PRIVATO DELL’AUTO.

Per far ciò sarà necessario fare riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni o i servizi della stessa specie o categoria, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquistati o prestati.

Nel caso dell’auto si ritiene  si possa fare riferimento alle tariffe mensili normalmente applicate per il noleggio a lungo termine di un’autovettura come quella concessa al dipendente. Aggiungendo le eventuali spese sostenute dal datore di lavoro (qualora non ricomprese nel valore del noleggio) e sottraendo eventuali costi sostenuti dal lavoratore per l’utilizzo del bene.

A tale proposito, si ritiene opportuno al fine di evitare possibili future contestazioni, assumere a valore di riferimento la media di almeno tre preventivi.

2. DETERMINARE IL VALORE MENSILE
Il valore individuato dovrà essere successivamente ripartito, (utilizzando elementi oggettivi e “documentalmente accertabili”  quale, ad esempio, il prospetto analitico dei chilometri effettuati), tra uso privato (da assoggettare a imposizione fiscale e previdenziale) ed uso per esclusivo interesse del datore di lavoro.

 

ESEMPIO

Si ipotizzi l’assegnazione al dipendente, con accordo sottoscritto il 1° settembre 2021, di un’auto immatricolata nel mese di maggio 2020.

Per il calcolo del fringe benefit da assoggettare occorre, innanzitutto, verificare le tariffe mensili normalmente applicate per il noleggio a lungo termine di un’autovettura come quella concessa al dipendente (si ipotizzi euro 450 mensili per un totale di euro 1.800 per i mesi da settembre a dicembre 2021).

Dai prospetti analitici dei chilometri effettuati risultano i seguenti dati:

– settembre, totale chilometri percorsi 1.200 km di cui 900 km per lavoro (75%) e 300 km per fini privati (25%);

– ottobre, totale chilometri percorsi 1.500 km di cui 750 km per lavoro (50%) e 750 km per fini privati (50%);

– novembre, totale chilometri percorsi 1.600 km di cui 1.400 km per lavoro (87,5%) e 200 km per fini privati (12,50%);

– dicembre, totale chilometri percorsi 900 km di cui 450 per lavoro (50%) e 450 km per fini privati (50%).

Considerata una tariffa di noleggio mensile di euro 450 occorre scorporare dal predetto valore la quota parte riconducibile all’utilizzo del mezzo nell’interesse del datore, calcolata in base alla percentuale dei km percorsi per lavoro sul totale dei km effettuati.

Pertanto, si avrà:

settembre, un fringe benefit di euro 112,50
(dato da euro 450 meno il 75% del predetto valore, pari a euro 337,50, riconducibile all’uso per motivi di lavoro);

ottobre, un fringe benefit di euro 225,00
(dato da euro 450 meno il 50%)

novembre, un fringe benefit di euro 56,25
(dato da euro 450 meno l’87,50% ),

dicembre, un fringe benefit di euro 225,00
(dato da euro 450 meno il 50%).

Complessivamente, nel periodo d’imposta 2021, viene assoggettato un fringe benefit che ammonta a euro 618,75.

 

PROCEDURE ACCURATE

In conclusione l’assenza di un meccanismo di forfetizzazione del valore del benefit in caso di veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020, ma assegnati in uso promiscuo al lavoratore con contratti stipulati successivamente, comporta un appesantimento inevitabile delle procedure gestite dagli uffici del personale.

La quantificazione del valore del benefit richiede l’individuazione di un valore di riferimento (le tariffe medie) e l’adozione di un sistema di rendicontazione e controllo sull’uso del mezzo che consenta di tenere traccia precisa e puntuale di ogni uso dell’auto per finalità aziendali. Tale sistema deve risultare particolarmente accurato anche ai fini di possibili contestazioni in caso di ispezioni.

Nel caso di esempio l’azienda dovrà mensilmente fornire l’importo del fringe benefit da inserire nel cedolino del dipendente. Individuandone il corretto valore e conservando tutta la documentazione utile al calcolo, in quanto potrebbe essere richiesta in caso di ispezione.

Tags: , , , , , ,

Comments are closed.