INAIL – INFORTUNI

Si comunica che dal 12 ottobre 2017 è entrato in vigore l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni con prognosi fino a tre giorni.

Nello specifico l’art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina l’obbligo, in capo alle aziende o al loro intermediario, di trasmettere in via telematica all’INAIL:

  • Entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai fine statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (obbligo in vigore dal 12 ottobre 2017). Si tratta di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datori di lavoro (periodo di carenza), in quanto, non superando i tre giorni di prognosi, non sono indennizzati da parte dell’INAIL;
  • Entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia ai fini assicurativi degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

 

L’assolvimento dell’obbligo di comunicazione degli infortuni, assume particolare importanza, soprattutto in seguito all’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni decorrente dal 23 dicembre 2015, in quanto consente all’INAIL di monitorare tutti gli eventi, indipendentemente dalla durata.

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