Circolare LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI 2017

In data 23/06/2017 è entrata in vigore la Legge n. 97/2017 con disposizioni urgenti in materia finanziaria |

In data 23/06/2017 è entrata in vigore la Legge n. 97/2017 con disposizioni urgenti in materia finanziaria ed in particolare è stato redatto l’art. 54-bis in merito alle nuove PRESTAZIONI OCCASIONALI che sostituiranno il lavoro accessorio (c.d. voucher).

Possono ricorrere alle prestazioni occasionali:

– persone fisiche per piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare, insegnamento privato domiciliare

– datori/utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (salvo settori esclusi)

– P.A.

– imprese agricole in specifici casi

 

Dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno le prestazioni possono essere previste entro determinati limiti economici:

  • Per ciascun lavoratore (prestatore) massimo 5000 euro in riferimento alla totalità dei datori (utilizzatori)
  • Per ciascun datore (utilizzatore) massimo 5000 euro tra tutti i prestatori
  • Lavoratore (prestatore) con stesso datore (utilizzatore) massimo 2500 euro

 

Indipendentemente da chi faccia uso della prestazione, se famiglia o impresa, i datori e i lavoratori devono registrarsi alla piattaforma informatica INPS, anche tramite intermediario autorizzato.

Per quanto riguarda le prestazioni per altri datori, ovvero non famiglie, possono avvenire mediante contratto di prestazione occasionale.

Tale contratto si attua quando un datore acquisisce prestazioni occasionali o saltuarie di ridotta entità, importante è che per usufruirvi il datore abbia alle proprie dipendenze al massimo 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Non possono utilizzare il suddetto contratto:

  • Imprese agricole salvo per titolari di pensione vecchiaia o di invalidità, studenti con meno di 25 anni, persone disoccupate, percettori di prestazioni di sostegno del reddito
  • Imprese edili
  • Imprese esercenti attività di escavazione
  • Imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti

 

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, qualora la prestazione giornaliera sia di durata inferiore a quattro ore e la misura oraria minima del compenso sia pari a 9 euro, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative ovvero 36.

Per attivare un contratto di prestazione occasionale l’utilizzatore versa, oltre ai 9 euro di compenso minimo, attraverso piattaforma INPS le seguenti somme:

  • 2,97 euro per contribuzione alla Gestione Separata
  • 0,32 euro per premio assicurazione infortuni e malattie professionali
  • 0,09 per finanziamento oneri gestionali

Costo minimo complessivo orario pari a 12,38 euro.

 

Al fine di usufruire della prestazione, lavoratore e datore di lavoro devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica INPS, registrarsi preventivamente al sito www.inps.it/Prestazioni Occasionali.

La comunicazione della prestazione deve avvenire almeno un’ora prima dell’inizio della stessa tramite dichiarazione nella piattaforma INPS, ovvero tramite Contact Center, contenente i dati anagrafici del prestatore, il luogo della prestazione, l’oggetto, data e orario di inizio e fine della prestazione, ed il compenso pattuito per la prestazione.

E’ previsto un compenso minimo pattuito pari a 36 euro netti per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive nell’arco della stessa giornata.

Il corretto invio dei dati genera una risposta automatica che viene inviata all’utilizzatore tramite sms o e-mail.

Se la prestazione non si realizza l’utilizzatore deve comunicare la revoca entro i 3 giorni successivi al giorno programmato per la prestazione, in assenza di comunicazione la prestazione si considererà svolta e l’INPS procederà ad erogare il compenso pattuito al prestatore.

Le prestazioni occasionali verranno pagate dall’INPS il giorno 15 del mese successivo alla prestazione attraverso accredito delle spettanze su c/c bancario risultante sull’anagrafica del prestatore o tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della soc. Poste italiane Spa.

Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore abbia preventivamente alimentato il proprio portafoglio telematico attraverso il versamento mediante F24 con modello ELIDE/EP con specifici codici tributo.

I compensi erogati per le prestazioni occasionali:

  • Sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale,
  • Non incidono sullo stato di disoccupazione eventuale del prestatore,
  • Sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

E’ previsto che il prestatore di lavoro occasionale abbia diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:

  • Utilizzo oltre i limiti: il superamento del limite di compensi erogabili dal singolo utilizzatore allo stesso prestatore (2500 per anno civile) ovvero del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno, comporta la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
  • Violazione degli obblighi di comunicazione: prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
  • Violazione dell’ambito di applicazione: nel caso in cui si ricorra a prestazione occasionale da parte di utilizzatore non abilitato.

Qualora il ricorso avvenga da parte di utilizzatore che ha alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; da parte di imprese agricole qualora i prestatori non siano quelli indicati in precedenza; da parte di imprese edili e settori affini; nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, in questi casi la sanzione amministrativa pecuniaria applicata andrà da 500 a 2500 euro per ogni violazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.