Circolare MANOVRA CORRETTIVA 2017: IL VISTO DI CONFORMITA’ SCENDE AD EURO 5.000 2017

Nell’ambito della c.d. “Manovra correttiva”, in vigore dal 24.4.2017, sono state apportate rilevanti modifiche all'utilizzo dei crediti in compensazione. |

Nell’ambito della c.d. “Manovra correttiva”, in vigore dal 24.4.2017, sono state apportate rilevanti modifiche all’utilizzo dei crediti in compensazione.

Al fine di ridurre le compensazioni fraudolente, il decreto 50/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto che il nuovo limite passi da 15.000 a 5.000 euro.

Se poi la compensazione avviene senza la previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, o nel caso in cui manchi la sottoscrizione alternativa, l’Amministrazione finanziaria, ha diritto a recuperare il credito compensato con gli interessi e le sanzioni.

Inoltre, per i soggetti con partita Iva, che vogliono compensare il credito IVA o fruire delle compensazioni dei crediti di imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap e dei crediti da indicare nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi, dovranno obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline o Entratel.

La Manovra, inoltre, elimina la possibilità di utilizzare la compensazione per pagare degli importi dovuti a seguito della riscossione coattiva delle somme oggetto di atti di recupero dei crediti d’imposta non spettanti.

Il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazione dei professionisti che vogliono operare compensazioni di crediti IVA, Irpef, Irap e Ires superiori a 5 mila euro, è stato chiarito dalla Agenzia delle Entrate circolare n.28/E.

Tali chiarimenti riguardano in particolare le modalità con cui i professionisti possono rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni a seguito del controllo dei dati presenti nella dichiarazione e la loro corrispondenza con quelli delle scritture contabili.

Sono soggetti autorizzati a siglare le dichiarazioni:

  • Caf imprese e i Caf dipendenti, quest’ultimi però solo per le dichiarazioni dei clienti che stanno già assistendo;
  • Commercialisti, Esperti contabili e Consulenti del lavoro;
  • Periti ed esperti della Camera di Commercio iscritti nel ruolo entro il 30 settembre 1993.

Il visto di conformità 2017 è obbligatorio per quelle dichiarazioni che contengono compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro.

Nello specifico, va richiesto il visto sulle seguenti operazioni:

  • Compensazioni crediti IVA, Irpef, Irap, ires sopra la soglia limite.
  • Compensazioni orizzontali, ossia, operate tra crediti e debiti di diversa natura che superano la soglia che fa scattare l’obbligo di visto, ossia, per quelle superiori a 5.000 euro.
  • Per soglia limite crediti sopra 5mila euro è da intendersi per ciascuna tipologie di credito indicata nella dichiarazione.

Sono invece escluse dall’obbligo di apporre il visto di conformità i crediti che non si riferiscono alle imposte dirette, quindi a quelle di natura agevolativa.

I soggetti che intendono ottenere il rilascio del visto di conformità sulle loro dichiarazioni ai fini di compensazione crediti sopra i 5.000 euro, devono rivolgersi a commercialisti, caf o associazioni di categoria.

Prima di rilasciare il visto, i professionisti autorizzati, devono quindi effettuare una serie di controlli atti a verificare la corrispondenza dei dati riportati nelle dichiarazioni Redditi e IRAP con quelli dei documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili, detrazioni crediti d’imposta, ritenute d’acconto, versamenti ecc.

Per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, il controllo avviene anche sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture e la loro corrispondenza con i dati riportati nella dichiarazione.

L’elenco di tutti controlli per ottenere visto di conformità, è nell’allegato A circolare 28/E Agenzia delle Entrate.

I soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione al rilascio del visto di conformità devono inviare specifica comunicazione alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale.

Nella comunicazione vanno indicati i seguenti dati del professionista:

Dati anagrafici e il possesso dei requisiti professionali.

  • Codice fiscale e partita Iva.
  • Domicilio ove si esercità la professione.
  • Denominazione o ragione sociale, dati anagrafici dei soci e dei componenti del collegio sindacale, delle società di servizi per le quali il professionista svolge l’assistenza fiscale.
  • Denominazione, codice fiscale e sede dello studio associato, nel caso in cui il professionista esercita la professione nell’ambito di uno studio professionale.

Documenti autorizzazione rilascio visto di conformità:

  • Comunicazione autorizzazione rilascio visto di conformità;
  • Copia conforme della polizza assicurativa con un massimale non inferiore a 1.032.913,80 euro. In quanto deve essere garantita ai clienti la copertura dei danni in caso di risarcimento per aver commesso errori derivati dall’assistenza fiscale. Se poi questa viene svolta all’interno di uno studio associato, la polizza può essere stipulata con gli stessi limiti direttamente dallo studio, purché comprenda la copertura dei danni per l’attività prestata da ogni singolo professionista.
  • Fotocopia documento d’identità in corso di validità.
  • Dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine professionale di appartenenza;
  • Dichiarazione del possesso di determinati requisiti, come l’assenza di condanne e procedimenti penali pendenti sia per reati finanziari che tributari o violazioni gravi e ripetute in materia contributiva e tributaria, non aver fatto parte di società per le quali sono stati disposti provvedimenti di revoca nei 5 anni precedenti.
  • PIN Agenzia delle Entrate per la trasmissione delle dichiarazioni per via telematica