Circolare LEGGE DI BILANCIO: NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2018 IN MATERIA FISCALE 2018

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la L. 27.12.2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme. Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica  La detrazione fiscale per […] |

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29.12.2017, n. 302, S.O. n. 62, la L. 27.12.2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in vigore dal 1.01.2018, salvo specifiche deroghe per alcune norme.

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 

  • La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al 65% di un anno, fino al 12.2018.
  • La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.
  • Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.
  • La detrazione si applica, nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
  • La detrazione nella misura del 50% si applica, invece, alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
  • La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.
  • Per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura dell’80%, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura dell’85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
  • Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia 

  • È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018, della misura della detrazione al 50%, fino a una spesa massima di 000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’art. 16-bis, c. 1 Tuir.
  • Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31.12.2021 possono essere utilizzate anche da:
  • gli IACP, comunque denominati;
  • gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

È disposta la proroga di un anno, fino al 31.12.2018 della detrazione al 50% per le spese relative all’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).

  • Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1.01.2017.

 

Detrazione Irpef per interventi di sistemazione a verde (bonus verde)

  • Per l’anno 2018, ai fini Irpef, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
  1. «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2. realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  • La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Tra le spese sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
  • La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

 

Aliquota 10% cedolare secca per affitti a canone concordato 

Rimane fissa al 10%, per il quadriennio 2014-2019, l’aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all’art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli atri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.

  • L’aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

 

Detrazione canone alloggi universitari 

Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, per il 2017 e il 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

  • A regime l’agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

 

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico

  • Dall’Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell’interesse dei soggetti a carico, per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.
  • Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

 

Proroga maxi ammortamento

  • Il maxi ammortamento, che consente la maggiorazione del 30% (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.06.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico.

 

Proroga iper ammortamento

 La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) riconosciuta ai sensi dell’art. 1, c. 9 L. 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016), si applica anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

  • Per i soggetti che beneficiano di tale maggiorazione, che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali (compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla L. 232/2016) si applica la maggiorazione del 40% anche agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 12.2019, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. È modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper-ammortamento per gli investimenti, includendo alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali. Si tratta di:
  1. sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
  2. software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
  3. software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
  • Ai fini della fruizione dei benefìci citati l’impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all’art. 1, c. 11 L. 232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).
  • Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:
  1. sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A L. 232/2016;
  2. attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
  • Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

 

Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali

  • Per l’anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all’art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997).

 

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

La soglia del reddito complessivo per l’accesso al bonus 80 euro è aumentata da 24.000 euro a 24.600 euro annui, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.

  • Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

 

Limite di reddito complessivo figli a carico

  • È elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, a partire dal 1.01.2019.
  • Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

 

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) Tuir non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro.

  • L’art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
  • Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali

Sono detraibili dall’imposta lorda Irpef, nella misura del 19%, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.

  • Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dal 1.01.2018.

 

Scadenze fiscali per spesometro e dichiarazioni dei redditi

Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il 30.09 (in luogo del vigente 16.09).

  • Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte e di IRAP è prorogato dal 30.09 al 31.10.

 

Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta

  • Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 al 31.10.
  • La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all’Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (31.10).

 

Termini di presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 730

Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) a un CAF-dipendenti è prorogato dal 7.07 al 23.07. rimane fissato al 7.07 il termine di presentazione al sostituto d’imposta.

  • I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le proprie attività (comunicare all’Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all’Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:
  1. il 06 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
  2. il 07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
  • il 07 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

 

Rivalutazione terreni e partecipazioni 

Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2018.

  • Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2018; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
  • La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 06.2018.
  • Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte pari all’8%.

 

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate 

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell’art. 68, c. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

  • Tali plusvalenze sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26%.
  • L’eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d’imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
  • Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019.

 

Tassazione dei dividendi

  • Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all’impresa.
  • Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1.01.2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1.01.2019.
  • Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 12.2017, deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (D.M. Economia 26.05.2017).

 

Fattura elettronica 

Dal 1.01.2019, al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.

  • Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.
  • Con decreto ministeriale potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
  • Sono esonerati dal predetto obbligo i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfettario (art. 1, cc. da 54 a 89 L.190/2014).
  • In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 D.Lgs. 471/1997.

 

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia

 I soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

  • Per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
  • La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
  • Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

 

Obblighi di conservazione elettronica 

Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

 

Memorizzazione elettronica, trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio 

A decorrere dal 1.07.2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia della Entrate dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, anche al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi dei contribuenti, verranno fissate le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le modalità con cui garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

 

Decorrenza novità fatturazione elettronica e trasmissione dei dati 

Le nuove norme si applicano alle fatture emesse a partire dal 1.01.2019.

  • A decorrere dalla stessa data è abrogato l’art. 21 D.L. 78/2011, contenente la disciplina della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro).

 

Fattura elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici 

L’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato al 1.07.2018 per le fatture relative a:

  1. cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  2. prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

 

Abrogazione scheda carburanti 

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.

  • L’esclusione dall’obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione.
  • La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili.
  • Le disposizioni si applicano a partire dal 1.07.2018.

 

Errata applicazione aliquota Iva 

In caso di applicazione dell’Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro.

  • La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

  • Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  • Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato per i 60 giorni (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
  • Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.03.2018.

 

Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio 

  • L’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.
  • Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
  • Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
  • l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  • la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

 

Importo canone RAI 2018 

È estesa al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) a € 90, prevista per il 2017.

 

Esonero contributivo per assunzione di giovani 

  • Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1.01.2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  • Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  • L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:
  • non abbiano compiuto il 36° anno di età;
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
  • Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  • Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018 l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il 35° anno di età, ferme restando le altre condizioni.
  • Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

 

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori 

A far data dal 1.07.2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
  • L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
  • I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
  • Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
  • Gli obblighi decorrenti dalle nuove disposizioni e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo al 1.01.2018.

 

Finanziamento acquisto nuovi macchinari per Pmi (Sabatini-ter) 

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

  

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie)

  • A decorrere dall’anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.
  • Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 000 euro per gli altri esercenti.

 

Credito d’imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi 

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

  • Il credito d’imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

 

Credito d’imposta per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo 

È prorogato anche per il 2018 il credito d’imposta del 65%, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo nel limite complessivo di 10 milioni di euro.

 

Credito d’imposta esercenti impianti di distribuzione di carburante 

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1.07.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione.

 

Entrata in vigore 

  • La legge, salvo quanto diversamente previsto, è entrata in vigore il 01.2018.