Circolare LEGGE DI BILANCIO: NOVITA’ DAL 1° GENNAIO 2018 IN MATERIA DI LAVORO 2018

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI LAVORATORI A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal […] |

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI COMPENSI AI LAVORATORI

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro e i committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

La violazione del predetto obbligo comporta la sanzione amministrativa di una somma pecuniaria da 1000 a 5000 euro.

 

INCENTIVO STRUTTURALE ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

I commi da 100 a 107 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 disciplinano un nuovo incentivo all’occupazione, per un periodo massimo di trentasei mesi, destinato ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1° gennaio 2018, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, soggetti con età inferiore a 30 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.

Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non sono proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell’incentivo.

Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che non abbiano compiuto i 35 anni di età, a parità delle altre condizioni.

L’incentivo si sostanzia • nell’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,

  • per un periodo massimo di 36 mesi,
  • nel limite di 3.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono esclusi dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell’incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire dell’incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L’incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall’articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell’esonero, entro i 6 mesi dall’assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell’incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.

L’esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

  • in caso di prosecuzione a tempo indeterminato, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
  • nel caso di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il requisito dell’età anagrafica al momento della trasformazione.

L’incentivo non trova applicazione, invece, per i datori di lavoro domestico e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall’ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 108 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l’esonero totale dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all’INAIL e fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di

  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
  • studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

In specifico, i contratti di apprendistato utili al rispetto di tale requisito sono dunque quelli di primo e terzo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione di cui agli articoli 43 e 45 del D. Lgs. n. 81/2015.

 

Abrogazione esonero contributivo per le assunzioni scuola-lavoro o apprendistato duale

Contestualmente all’inserimento del nuovo incentivo all’occupazione stabile, il comma 113 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio prevede l’abrogazione dei commi 308, 309 e 310 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016, che prevedevano un incentivo per le assunzioni, intervenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018, con modalità di alternanza scuola lavoro o in apprendistato duale.

 

AUMENTO SOGLIE REDDITUALI “BONUS 80 EURO”

Com’è noto l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione stabile del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Tale previsione è stata resa strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 12, 13 e 15 della Legge n. 190/2014).

Fino al 31 dicembre 2017 l’importo del credito è pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Dal 1° gennaio 2018, con l’intervento della Legge di Bilancio in esame, per effetto delle modifiche apportate all’art. 13, comma 1-bis, del TUIR, fermo restando l’importo del credito pari a 960 euro, i nuovi limiti di reddito sono i seguenti:

Reddito                                                                                               Bonus

Minore o uguale a € 8.000                                                              0

Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600             € 960

Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600           (26.600-reddito complessivo) / 2000) x 960

Superiore a € 26.600                                                                       0

 

SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI “A RISCHIO”

L’aggiunta del comma 49-ter all’art. 37, del DL n. 223/2006 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei Modd. F24 relativi a compensazioni che presentino profili di rischio al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

È inoltre previsto che:

  • se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del Mod. F24 (meccanismo del silenzio-assenso), il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione;
  • diversamente, il Mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.

A titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

  • l’utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
  • la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel Mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.